Approfondimenti

Collare a strozzo: cosa dice la normativa

Un quadro completo e aggiornato della situazione normativa sui collari a strozzo/scorrimento per cani. La materia è stratificata su più livelli (europeo, nazionale, regionale, comunale) e va letta con attenzione, perché circolano molte informazioni imprecise.

Di cosa parliamo

Il punto di partenza: in Italia non esiste (ancora) un divieto nazionale esplicito

Allo stato attuale, in Italia non c’è una legge nazionale che vieti in modo generale e assoluto il collare a strozzo. Oggi in Italia non esiste un divieto nazionale generale dei collari a strozzo, perciò sono strumenti ancora legalmente acquistabili – nei negozi specializzati e online – e utilizzabili. Sono in vendita liberamente sia nei negozi fisici sia sulle piattaforme online.

Questo non significa però che il loro uso sia sempre lecito: dipende dalle modalità concrete e dal luogo, per via delle norme penali generali, delle leggi regionali e dei regolamenti comunali.

Il codice penale: gli articoli 544-ter e 727

In assenza di un divieto specifico, lo strumento repressivo principale resta il codice penale, attraverso due norme:

L’art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali) punisce chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, con reclusione da tre a diciotto mesi o multa. È un delitto e richiede il dolo.

L’art. 727 c.p. (abbandono/detenzione in condizioni incompatibili) punisce, come contravvenzione, chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; è configurabile anche a titolo di colpa.

La giurisprudenza si è consolidata soprattutto sui collari elettrici, ma i principi sono estensibili agli strumenti coercitivi in genere. La distinzione fatta dalla Cassazione è utile per capire la logica: per il collare antiabbaio si configura il delitto dell’art. 544-ter c.p., mentre per il collare da addestramento (che produce impulsi tramite comando a distanza) si configura la contravvenzione dell’art. 727 c.p. Tra le pronunce di riferimento: l’abuso nell’uso del collare coercitivo elettrico “antiabbaio” integra il reato di maltrattamento di animali ex art. 544-ter (Cass. pen., sez. III, n. 15061/2007); l’uso del collare elettronico che trasmette scosse al cane tramite comando a distanza integra il reato di cui all’art. 727 c.p., riqualificando in tal senso quanto originariamente contestato come 544-ter (Cass. pen., sez. III, n. 21932 del 25 maggio 2016). Più di recente, al collare automatico antiabbaio è applicabile l’art. 727, comma 2, c.p. senza che sia necessario accertarne l’effettivo utilizzo (Cass. pen., sez. III, 28 agosto 2023, n. 35847).

Il limite di questo approccio è che, per il maltrattamento vero e proprio, occorre in genere l’accertamento di una lesione o di una sofferenza concreta: la mera applicazione dello strumento, senza prova del pregiudizio, in alcuni casi è stata ritenuta insufficiente per la condanna. È proprio questa la “zona grigia” che le proposte di divieto esplicito puntano a eliminare.

La legge 82/2025 (cd. “legge Brambilla”)

È la riforma più importante degli ultimi vent’anni, in vigore dal 1° luglio 2025. Attenzione però: non vieta i collari a strozzo. L’assenza di un divieto dei collari a strozzo all’interno della Legge 82 del 2025 è stata segnalata come una grande occasione mancata.

Cosa fa invece la legge:

  • Rafforza la tutela penale degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti in grado di provare dolore ed emozioni, e non più solo beni di proprietà, con un netto inasprimento delle sanzioni per reati gravi come uccisione e maltrattamento. 
  • Introduce, per la prima volta a livello nazionale, il divieto di detenzione alla catena. L’art. 10 vieta al proprietario o detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di tenerli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza; la violazione comporta una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. 

Un dettaglio giuridicamente interessante: la formula “altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento” dell’art. 10 potrebbe, in via interpretativa, essere ricondotta anche a certi usi del collare a strozzo, ma il testo nasce chiaramente pensando alla catena e non nomina esplicitamente questi collari.

Il disegno di legge che punta al divieto esplicito (non ancora legge)

Esiste una proposta specifica: il DDL n. 1405 della senatrice Domenica Spinelli, presentato il 27 febbraio 2025. Prevede che sia vietato nel territorio nazionale importare, vendere, utilizzare, cedere o detenere, a qualunque titolo, collari a strozzo o elettrici per animali, con divieto esteso anche al commercio e alla vendita via internet, e l’istituzione presso il Ministero della salute di un Comitato etico nazionale per il benessere animale incaricato di predisporre linee guida. Va sottolineato che si tratta di un disegno di legge in iter, non di norma vigente. Un precedente analogo era già stato tentato nel 2017 (proposta Bernini). 

Il livello europeo: il nuovo Regolamento UE su cani e gatti

Qui c’è la novità più significativa, ma anche quella più fraintesa. Il 28 aprile 2026 il Parlamento europeo ha approvato il primo Regolamento UE specificamente dedicato al benessere e alla tracciabilità di cani e gatti (558 voti a favore, 35 contrari, 52 astensioni), con successiva adozione formale del Consiglio arrivata il 22 maggio 2026 a chiusura dell’iter legislativo. 

Sul punto specifico: tra le nuove misure è previsto il divieto di legare un cane o un gatto a un oggetto salvo quando necessario per cure mediche, e l’uso di collari a strozzo o con punte senza meccanismi di sicurezza integrati. Il divieto è quindi mirato ai collari privi di meccanismi di sicurezza integrati – cioè quelli che possono stringere il collo senza un fermo che blocchi lo scorrimento. L’uso di collari a strozzo e a punte sarà proibito, tranne che a scopo curativo 

Sui tempi, che sono l’aspetto più importante da capire perché il regolamento non è ancora applicabile: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è prevista nel corso del 2026, con entrata in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione, per poi applicarsi pienamente due anni più tardi, con l’eccezione delle disposizioni soggette a periodi di transizione più lunghi. In pratica: il divieto dei collari a strozzo con punte e senza fermo di sicurezza (art. 18, par. 5) rientra nel termine generale di applicazione di due anni previsto dall’art. 33; in Italia non esiste, allo stato attuale, una norma nazionale che vieti espressamente e in modo assoluto tutti i collari a strozzo in qualsiasi contesto. Le stime realistiche collocano l’operatività effettiva del divieto attorno al 2028-2030. 

Da ricordare: essendo un regolamento (e non una direttiva), sarà direttamente applicabile senza bisogno di recepimento, ma con i periodi transitori indicati.

Le leggi regionali e provinciali 

Due premesse per leggere correttamente il quadro

Primo: quasi tutte le norme regionali disciplinano il collare a strozzo in modo indiretto, cioè attraverso il divieto della catena e di “ogni altro strumento di contenzione similare” (formula in cui il collare a strozzo rientra per interpretazione), oppure vietando espressamente di agganciare la catena a un collare a strozzo. Solo alcune regioni lo nominano in modo esplicito e generale.

Secondo, e decisivo: dal 1° luglio 2025 la legge nazionale 82/2025 (art. 10) ha introdotto il divieto di detenzione a catena valido su tutto il territorio nazionale, colmando di fatto le lacune delle regioni che non avevano una propria disciplina. Quindi la mappa regionale che segue va letta come livello di tutela aggiuntivo o più specifico rispetto a quella base nazionale, non più come l’unico argine.

Nord

Piemonte – Legge Regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Testo unico animali d’affezione). L’art. 7, comma 2 vieta al detentore l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento similare, salvo ragioni sanitarie documentabili, misure urgenti e temporanee di sicurezza o ragioni cinotecniche, ed è in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo. Le sanzioni sono differenziate: da 150 a 450 euro per la tenuta a catena, e da 1.000 a 5.000 euro per la tenuta a catena con collari a strozzo (art. 37, comma 2, lett. h). 

Valle d’Aosta – Non risulta una legge regionale con divieto specifico ed esplicito del collare a strozzo; le associazioni la collocano tra le realtà che necessitano di un adeguamento normativo insieme a Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Liguria, Basilicata e Sicilia. Qui opera oggi soprattutto il divieto nazionale di catena. 

Lombardia – Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico sanità) e Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2. L’art. 6, comma 6 del RR 2/2017 esclude l’uso della catena o di strumenti di contenzione similari salvo ragioni sanitarie certificate, e vieta in ogni caso di agganciare la catena a collari a strozzo. È la regione al centro della sentenza TAR Brescia 651/2023 che ha confermato la legittimità dei regolamenti comunali più restrittivi (Milano, Bergamo). 

Provincia autonoma di Trento – Legge Provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali d’affezione), con relativo regolamento attuativo. È classificata tra le realtà con divieto di catena “con eccezioni” per motivi urgenti e temporanei; dai testi consultati non emerge una menzione esplicita generale del collare a strozzo, che rientrerebbe comunque tra gli “strumenti similari”.

Provincia autonoma di Bolzano – Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19 (Regolamento in materia di protezione degli animali). È tra le poche norme che lo vietano espressamente: l’art. 16, comma 5 stabilisce che nella detenzione di cani non si possono utilizzare né applicare collari con punte acuminate, collari a strozzo o irritanti, guinzagli applicati al muso, apparecchi elettrici e simili. 

Veneto – Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 60, modificata dalla Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 17. Vieta al proprietario o detentore l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo ragioni sanitarie o misure urgenti e temporanee di sicurezza documentabili e certificate dal veterinario. 

Friuli-Venezia Giulia – Legge Regionale n. 20/2012 in materia di animali d’affezione. Non risulta un divieto esplicito del collare a strozzo; la regione è indicata tra quelle prive di una disciplina specifica sulla catena, oggi coperte dal divieto nazionale.

Emilia-Romagna – Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5, modificata dalla Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 3. L’art. 3 vieta al detentore di animali di affezione l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. Il testo non nomina espressamente il collare a strozzo, che vi rientra come “strumento similare”. 

Centro

Toscana – Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59 e regolamento attuativo DPGR 38/R/2011, modificato nel 2024. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 vieta la custodia del cane alla catena, o con mezzi di contenimento similari, salve comprovate ragioni sanitarie o urgenti misure di sicurezza. La Toscana ha inoltre approvato una mozione per il divieto totale, allineandosi alle regioni più restrittive. 

Umbria – Legge Regionale n. 39/2016 in materia di animali d’affezione. È storicamente tra le prime regioni (con la Campania) a vietare in modo tendenzialmente assoluto la catena e i collari a strozzo, senza le ampie deroghe presenti altrove.

Marche – Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10, modificata dalla Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 18. Contiene una previsione ampia e diretta: l’art. 3, comma 3-bis vieta di far indossare agli animali collari o congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici, anche se inattivi, o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress. Il collare a strozzo rientra tra gli strumenti coercitivi vietati. 

Lazio – Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34, modificata dalla Legge Regionale 20 agosto 2021, n. 14 (art. 40). Introduce il divieto di detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo che limiti la loro libertà di movimento, inclusi i collari a strozzo, con sanzioni fino a 2.500 euro. 

Abruzzo – Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Controllo del randagismo e protezione animali d’affezione). L’art. 19, comma 2 vieta al detentore l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. Non nomina espressamente il collare a strozzo. 

Sud

Molise – Legge Regionale n. 7/2005 con regolamento attuativo. Norma datata, con disciplina debole sulla catena e senza un divieto esplicito del collare a strozzo; è tra le regioni indicate come bisognose di adeguamento.

Campania – Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3. Proibisce la detenzione di animali d’affezione alla catena o con altri strumenti simili; è considerata tra le discipline più avanzate (divieto tendenzialmente assoluto, esteso ai collari a strozzo), con il limite però di non aver disposto sanzioni specifiche, il che ne indebolisce l’applicazione pratica. 

Puglia – Legge Regionale 7 febbraio 2020, n. 2 (Capo III). Vieta di tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo ragioni sanitarie certificate o temporanee ragioni di sicurezza, ed è in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo. Una lettura confermata anche da chi vi legge un divieto di detenzione a catena, divieto di collari a strozzo e obbligo di garantire spazio adeguato di movimento. 

Basilicata – Legge Regionale n. 46/2018 sulla tutela degli animali. Pur esistendo la legge, le principali ricognizioni delle associazioni collocano la Basilicata tra le regioni prive di una regolamentazione regionale ad hoc efficace sul tema catena/collare a strozzo; opera quindi soprattutto il divieto nazionale. 

Calabria – Legge Regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d’affezione). È tra le formulazioni più chiare ed esplicite: l’art. 15, comma 6 vieta sull’intero territorio regionale di tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui i collari a strozzo.

Isole

Sicilia – Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), che è entrata in vigore il 6 agosto 2022 ridefinendo la previgente disciplina. Dai testi consultati non emerge un divieto esplicito e generale del collare a strozzo; prima del 2022 la regione era considerata priva di regolamentazione sul punto. Consiglio di verificare il regolamento esecutivo per il dettaglio, tenendo presente che comunque si applica il divieto nazionale di catena. 

Sardegna – Non risulta una legge regionale con divieto specifico del collare a strozzo; è tra le regioni storicamente prive di disciplina sulla catena. Oggi vi si applica la legge 82/2025, la cui vigilanza in Sardegna è stata affidata anche al Corpo forestale regionale.

Liguria – Nessuna normativa regionale specifica sul collare a strozzo né, storicamente, sulla catena: non vi è alcuna regolamentazione regionale ad hoc, per cui operano le norme penali generali e il divieto nazionale. 

I regolamenti comunali

Anche a livello comunale ci sono divieti, spesso con deroghe. Esempi rilevanti:

  • Roma – è fatto divieto di utilizzo di collari a strozzo o altre tipologie che provocano dolore all’animale, all’articolo 27 del Regolamento sul benessere animale. 
  • Milano – divieto introdotto nel 2020, ma non totale: è vietato l’uso dei collari a strozzo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per esempio forze dell’ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell’incolumità pubblica. 
  • Bergamo – divieto di utilizzo dello strangolo inserito già nel 2017 al punto 8 dell’art. 9 del regolamento, dedicato alle ipotesi di maltrattamento. 

Un passaggio giurisprudenziale importante a sostegno di questi regolamenti: il TAR Lombardia, sez. Brescia, con sentenza 2 agosto 2023 n. 651, ha legittimato una norma regolamentare comunale che qualifica come maltrattamento l’uso di museruole “stringi bocca”, del collare cosiddetto “a strozzo” e/o con punte in grado di provocare potenziale dolore all’animale. La motivazione richiama il principio di proporzionalità: esistendo un’alternativa praticabile e meno lesiva (la pettorina), la tutela dell’animale prevale. Un ricorso di un’associazione di allevatori/addestratori (ATAACI) contro il divieto di Bergamo era già stato respinto con la sentenza 813/2022. 

Un caso particolare: le attività sportive

Vale la pena segnalarlo perché è già pienamente in vigore: il D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) stabilisce che, per gli animali impiegati in attività sportive, sono vietati metodi di addestramento e allenamento che possano danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, così come qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di dispositivi che possano provocare danni o sofferenza; in tale ambito possono rientrare anche i collari a strozzo. 

In sintesi

La situazione, ad agosto 2026, si può riassumere così: non c’è un divieto nazionale generale, ma il collare a strozzo può integrare reato (art. 544-ter o 727 c.p.) a seconda di come viene usato; è già vietato in diverse Regioni, Province autonome e Comuni; è in arrivo un divieto europeo (per i modelli privi di meccanismi di sicurezza), che però diventerà pienamente operativo solo tra il 2028 e il 2030; e c’è un disegno di legge nazionale che punta al divieto esplicito, ancora in iter. La direzione, sia costituzionale (riforma dell’art. 9 Cost. del 2022) sia legislativa, è chiaramente verso la messa al bando.

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