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Maltrattamento animali: reato, pene e come presentare una denuncia

In Italia la percentuale di procedimenti per maltrattamento di animali che arriva a condanna è bassa. Il motivo principale è la difficoltà di raccogliere e presentare prove tecniche in modo corretto.

Di cosa parliamo

Guida aggiornata alla riforma dei reati contro gli animali – Legge 6 giugno 2025, n. 82 (“legge Brambilla”) – in vigore dal 1° luglio 2025.

Ogni anno in Italia vengono presentate migliaia di denunce per maltrattamento di animali. Eppure la percentuale di procedimenti che arriva a condanna è ancora bassa. Il motivo principale non è la mancanza di una legge adeguata (dopo la riforma del 2025 il nostro ordinamento è tra i più severi d’Europa) ma la difficoltà di raccogliere e presentare prove tecniche in modo corretto. Il veterinario forense è la figura che può fare la differenza tra un’archiviazione e un rinvio a giudizio.

L’art. 544-bis c.p. e la riforma 2025: testo, pene e aggravanti

Il maltrattamento e l’uccisione di animali sono disciplinati dagli artt. 544-bis e seguenti del codice penale, introdotti dalla Legge 189/2004 e profondamente riformati dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82, in vigore dal 1° luglio 2025. La riforma ha riscritto la rubrica del Titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, ora intitolato “Dei delitti contro gli animali”: gli animali sono riconosciuti come esseri senzienti tutelati in sé, e non più solo come oggetto del “sentimento” umano. Le pene sono state sensibilmente inasprite.

I nuovi punti

  • Art. 544-bis (uccisione di animali): reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da €5.000 a €30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena sale alla reclusione da 1 a 4 anni e alla multa da €10.000 a €60.000 (prima: reclusione da 4 mesi a 2 anni).
  • Art. 544-ter (maltrattamento): reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da €5.000 a €30.000. La pena è ora congiunta (prima era alternativa: reclusione da 3 a 18 mesi o multa) e sanziona chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione all’animale, lo sottopone a sevizie o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o gli somministra sostanze stupefacenti.
  • Art. 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati): multa da €15.000 a €30.000 (prima €3.000–15.000).
  • Art. 544-quinquies (combattimenti tra animali): reclusione da 2 a 4 anni (prima 1–3), estesa la punibilità a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni.
  • Art. 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui): reclusione da 1 a 4 anni.
  • Art. 727 (abbandono di animali): arresto fino a 1 anno o ammenda da €5.000 a €10.000 (minimo edittale portato da €1.000 a €5.000).

La nuova aggravante comune (art. 544-septies c.p.)

La riforma introduce un nuovo art. 544-septies che aumenta le pene previste dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 quando il fatto è commesso: in presenza di minori; nei confronti di più animali; oppure con la diffusione, tramite strumenti informatici o telematici, di immagini, video o altre rappresentazioni del fatto. È un dato rilevante in sede di perizia, perché il numero di animali coinvolti e le modalità di documentazione della condotta incidono direttamente sulla misura della pena.

Importante. La L. 82/2025 ha inoltre rafforzato le misure a tutela degli animali sequestrati: l’art. 544-sexies vieta l’abbattimento o l’alienazione a terzi dell’animale nel corso delle indagini e del dibattimento, fino alla sentenza definitiva.

Un errore comune è pensare che il maltrattamento richieda sempre un atto attivo e violento. La giurisprudenza ha chiarito che integrano il reato anche comportamenti omissivi quali:

  • Privazione sistematica di cibo e acqua
  • Mancata fornitura di cure veterinarie in caso di malattia o infortunio
  • Detenzione in spazi inadeguati per dimensioni, temperatura o igiene
  • Abbandono dell’animale in condizioni di pericolo
  • Detenzione permanente alla catena o metodi di addestramento coercitivi non autorizzati

Per dimostrare l’omissione è spesso necessaria una perizia che attesti le condizioni fisiche dell’animale al momento del sequestro — denutrito, disidratato, con lesioni da decubito — e le correli temporalmente con la gestione del proprietario.

Come denunciare: dove andare, cosa portare, cosa succede dopo

La denuncia per maltrattamento di animali può essere presentata a:

  • Carabinieri o Polizia di Stato: accettano denunce di qualsiasi privato cittadino
  • Polizia Locale / Municipale: competente per le violazioni delle ordinanze comunali
  • Guardie Zoofile: possono ricevere esposti e svolgere accertamenti in via autonoma
  • ASL — Servizio Veterinario: obbligatorio per segnalazioni relative ad allevamenti e strutture

Al momento della denuncia è utile portare: fotografie e video datati con metadati intatti, nomi di eventuali testimoni, eventuali segnalazioni precedenti già fatte, e — quando disponibile — una valutazione tecnica veterinaria forense preliminare. Quest’ultima aumenta significativamente la probabilità che il PM apra un’indagine formale.

Il ruolo del veterinario forense nelle indagini penali

Nelle indagini per maltrattamento, il veterinario forense può essere coinvolto in più fasi:

Fase di sopralluogo

Affiancamento alle forze dell’ordine durante il sequestro: valutazione immediata delle condizioni degli animali, prelievo di campioni, documentazione fotografica scientificamente orientata.

Fase di indagine

Redazione di una relazione tecnica che descriva lesioni, stato nutrizionale, condizione psicologica e le correli con specifiche condotte del responsabile.

Fase dibattimentale

Deposizione come testimone tecnico o come CTP della parte civile. Il perito risponde ai quesiti del PM, del difensore e del giudice sugli accertamenti condotti.

La perizia sul corpo del reato

Quando l’animale è deceduto, la perizia assume le caratteristiche di una necroscopia forense. L’esame autoptico consente di determinare la causa della morte, stimare l’epoca del decesso, identificare lesioni preesistenti e raccogliere campioni per analisi tossicologiche o istologiche. La refertazione segue protocolli internazionali e deve essere condotta con la catena di custodia intatta per avere pieno valore probatorio in sede penale.

FAQ

Posso denunciare anche se l’animale non è mio?
Sì. Chiunque può denunciare un reato procedibile d’ufficio, come il maltrattamento di animali. Non è necessario essere il proprietario dell’animale.

Il veterinario curante è obbligato a segnalare un maltrattamento?
Il veterinario non è soggetto all’obbligo di denuncia come altri pubblici ufficiali, ma ha un obbligo deontologico preciso. 

Le pene della riforma 2025 si applicano ai fatti commessi prima del 1° luglio 2025?
No. In base al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (art. 25 Cost., art. 2 c.p.), le nuove regole si applicano ai fatti commessi a partire dall’entrata in vigore della legge. Ai fatti anteriori resta applicabile la disciplina previgente, se complessivamente più favorevole.

Quanto costa richiedere una valutazione tecnica prima della denuncia?
LegalVet offre un primo contatto via mail gratuito se esistono i presupposti si potrà procedere con una Consulenza di orientamento “ 30 min 90 euro ”  per valutare se è opportuno e se si ha materiale per procedere almeno con una relazione tecnica preliminare.

Hai assistito a un caso di maltrattamento animale?

Contattami prima di presentare la denuncia: una valutazione tecnica preventiva aumenta le probabilità che il procedimento non venga archiviato: legalvet.it/consulenza-privati/

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